Quando mi hai pignorato? E allora vai a quel paese...


Riporto integralmente un articolo preso dal sito "La Legge per Tutti"
Una nota in un vostro articolo sui pignoramenti immobiliari effettuati da Equitalia diceva che il pignoramento, una volta eseguito, perde efficacia se dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto per la vendita del bene. Qual è la norma di riferimento? Come si interviene per eliminare l’iscrizione di ipoteca se sono trascorsi i 200 giorni?
L’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 stabilisce che:
  • – il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto;
  • – se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario (cioè Equitalia), in ogni caso di estinzione del procedimento(compreso il caso di estinzione che deriva dal decorso di più di duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento senza che sia stato effettuato il primo incanto), richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
Ciò vuol dire che è dovere e compito di Equitalia, entro dieci giorni, provvedere a richiedere al conservatore (cioè all’Agenzia del Territorio nel caso di pignoramenti immobiliari) la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Bisogna evidenziare, però, che la norma si riferisce solo al pignoramento e non all’ipoteca.
Ciò significa che se dall’esecuzione del pignoramento sono passati più di duecento giorni senza che si sia tenuto il primo incanto, Equitalia ha il dovere di far cancellare la trascrizione del pignoramento, ma non l’eventuale ipoteca già iscritta.
L’ipoteca, infatti, viene disciplinata da altra norma (articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973) e, se iscritta nei registri immobiliari, non si estingue se dall’esecuzione del pignoramento sono decorsi più di duecento giorni senza che si sia tenuto il primo incanto.
Il pignoramento e l’ipoteca, infatti, sono due istituti e due atti distinti, con finalità diverse (il pignoramento crea un vincolo sul bene ai fini della sua vendita, mentre l’ipoteca attribuisce al creditore un diritto di preferenza nella distribuzione della somma ottenuta vendendo il bene stesso) e che sono regolati da norme diverse.
In conclusione, l’articolo 53 del decreto n. 602 del 1973 si applica solo al pignoramento e non all’ipoteca: se, quindi, passano più di duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento senza che si svolga il primo incanto, Equitalia dovrà procedere entro dieci giorni a richiedere all’Agenzia del Territorio la cancellazione della trascrizione del pignoramento, ma l’ipoteca resterà valida ed efficace.

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